L’assistenza tecnica, garanzia legale e convenzionale sui prodotti importati in parallelo

L’assistenza tecnica, garanzia legale e convenzionale sui prodotti importati in parallelo

Quali  obblighi in capo ai produttori secondo le norme vigenti? Il produttore o il distributore nazionale può legittimamente rifiutarsi di  assistere i prodotti importati in parallelo? Il distributore ufficiale nazionale può fornire, sui prodotti da esso commercializzati, una sua garanzia aggiuntiva rispetto a quella fornita volontariamente dal produttore? Il produttore è
obbligato ad «aprire» un CAT che ne faccia richiesta? A questi e altri quesiti si risponde nel presente articolo.

Cosa sono le importazioni parallele?L’espressione informale “importazioni parallele” si riferisce a tutti i casi  quindi anche a quelli in cui tecnicamente non si può parlare di importazioni – in cui i prodotti di un determinato marchio vengono introdotti, qualunque ne sia la provenienza, in uno Stato Membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo o SEE (formato da Liechtenstein, Islanda e Norvegia)

da un intermediario commerciale indipendente, diverso da produttore o dal distributore “ufficiale” dei prodotti stessi.
Orbene, mentre generalmente il Produttore può opporsi sulla base del diritto esclusivo all’uso del proprio marchio
all’importazione nella UE o nello SEE di prodotti “paralleli” provenienti da un paese extra UE, ciò salvo eccezioni non vale
anzi vale esattamente l’opposto  nel caso di prodotti provenienti da un altro Stato Membro della UE o dello SEE: in tal caso si applica infatti la regola della libera circolazione dei prodotti. Giova a tal proposito ricordare che ai sensi dell’art.101 del TFUE (Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea) “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” tra cui quelle consistenti nel c) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento…”. Ne sa qualcosa il gruppo tedesco Wolkswagen che, per avere osteggiato in modo continuo, circostanziato e massiccio le esportazioni parallele dei suoi veicoli dall’Italia in Austria ed in Germania (nel periodo che va dal 1993 al 1996), si è visto a suo tempo condannare dalla Commissione Europea al pagamento di una sanzione di 102 milioni di ECU (dove 1 ECU = 1 Euro), poi “ridotti” a 90 milioni di Euro dal Tribunale di 1° grado dell’Unione Europea con sentenza del 6 luglio 2000, confermata dalla Corte di Giustizia E. in data 18.09.2003.

Garanzia paneuropea e importazioni parallele

I maggiori produttori accompagnano in genere tutti o molti dei loro prodotti da una garanzia convenzionale diversa
da quella legale (che si aggiunge e non si sostituisce a quest’ultima) valida in tutto il territorio della UE/SEE o talora
in tutto il mondo. Tale forma di garanzia,  che chiameremo convenzionalmente “Paneuropea”, è soggetta a vincoli che
derivano direttamente dalla normativa UE in tema di libera circolazione di merci, persone, capitali, servizi. Per capire esattamente di cosa stiamo parlando, è pertanto necessario chiarirci bene le idee sui concetti di “mercato interno senza frontiere” e di divieto di restrizioni“quantitative e qualitative” all’importazione e all’esportazione di prodotti tra gli Stati membri. a) Il mercato interno senza frontiere: Come noto, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che l’Unione, al fine di realizzare e fare funzionare il proprio  mercato interno deve mantenere “…uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizione dei trattati” (art. 26, n. 2). Più precisamente, “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’ importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente” (art. 34 TFUE), nonché “…le restrizioni quantitative all’ esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” (Art. 35 TFUE). b) Divieto di restrizioni quantitative e qualitative : Come si è menzionato, il principio stabilito dal summenzionato articolo 26, n. 2 è dettagliatamente definito  agli articoli 30/34, 35 e 36 del TFUE, ai sensi dei quali è stabilito quanto segue:- Divieto di dazi interni alla UE e di misure quantitative equivalenti : “I dazi doganali all’ importazione o all’ esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati …” (art. 30 FTUE);- Divieto di altre restrizioni quantitative all’ importazione intra UE: “Sono vietate fra gli stati membri le restrizioni quantitative all’ importazione nonché qualsiasi misura di effetto equi-valente” (art. 34 TFUE).- Divieto di altre restrizioni quantitative all’ esportazione intra UE : “Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’ esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” (art. 35 TFUE). Eccezione: l’art. 36 stabilisce un’eccezione agli articoli 34 e35: sono infatti ammesse restrizioni all’importazione, all’esportazione ed al transito giustificati da motivi di “…moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA, né una RESTRIZIONE DISSIMULATA al commercio tra Stati membri”.Per “Restrizione dissimulata” si intende tra l’altro ogni “Misura Equivalente”, ossia ogni altra misura che, anche se formalmente non mirata a limitare o intralciare le importazioni da altri Paese UE, ha di fatto lo stesso effetto. Ad esempio, un regolamento ministeriale che subordini la commercializzazione o la importazione in Italia di un apparecchio TV ad un’approvazione mini- seriale inutile e non resa necessaria, ad esempio, dalla protezione del consumatore, dell’ambiente, o agli altri requisiti di cui all’art. 36 di cui sopra, violerebbe il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e potrebbe essere dichiarato nullo, in quanto renderebbe “de facto” estremamente   costoso per i produttori degli altri Stati membri adeguare i loro prodotti ad una così peculiare ed ingiustificata  normativa, ostacolando così le loro importazioni in Italia: questa è la situazione ad esempio del DM 458/95 (sulle perturbazioni da radiofrequenze su apparecchi audio o TV esclusivamente riceventi) e del DM 26 marzo
1992 (sul cosiddetto “ Canale C”) che sono stati a suo tempo abrogati a seguito di altrettante denunce alla Commissione UE e di conseguenti contestazioni al Governo Italiano.
In cosa consiste la Garanzia Paneuropea – il“caso Zanussi” L’origine della garanzia Paneuropea risale alla metà circa de-
gli anni ’70. Il “Leading Case” è il caso Zanussi, di cui alla Decisione della Commissione UE 78/922/UE del 23 ottobre 1978
(IV1.576 – Zanussi), pubblicata sulla G.U. Comunità Europee del 16.11.1978 (N.L. 322/36). Verso la metà degli anni ’70 (1976), il Gruppo Zanussi di Pordenone, operante soprattutto nel settore degli elettrodomestici, impiegava circa 30.000 persone per una produzione di circa3.800.000 elettrodomestici all’anno, e commercializzava i suoi prodotti negli altri Paesi della Comunità Economica Europea tramite diverse società nazionali. Fino al 1977, Zanussi forniva agli acquirenti finali dei suoi prodotti in Europa una garanzia su base NAZIONALE. Infatti, al momento della vendita i rivenditori erano tenuti a rilasciare al consumatore un certificato di garanzia che riportava tra l’altro le seguenti condizioni: a) La garanzia era prestata dalla filiale nazionale della Zanussi SOLO SUI PRODOTTI IMPORTATI DA QUELLA DETERMINATA FILIALE
b) La garanzia era rifiutata quando i prodotti erano stati comunque modificati da persone estranee alla filiale del Paese che
aveva importato originariamente il prodotto (occorre ricordare, in proposito, che le differenze di standard tecnici tra Paesi CEE imponevano spesso modifiche tecniche tra Paese e Paese). Orbene, la Commissione UE, alla quale tale schema di garanzia era stato sottoposto, lo ritenne in violazione dell’allora art.85 del Trattato di Roma (ora, come si è ricordato, art. 101 del TFUE   Infatti, la Commissione rilevò preliminarmente che i contratti di vendita conclusi tra Zanussi ed i suoi rivenditori contemplavano anche “…l’obbligo a carico di questi ultimi di trasferire, all’atto della rivendita, agli utilizzatori la garanzia offerta dal produttore secondo le condizioni da questo stabilite. Pertanto i contratti in parola sono ACCORDI TRA IMPRESE che, intanto ed in quanto le condizioni di garanzia contengono elementi restrittivi di concorrenza, ricadono sotto il divieto sancito dall’art. 85 del Trattato UE”. In secondo luogo, con particolare riguardo al contenuto sub a) della garanzia, cui abbiamo sopra accennato, la Commissione dedusse che tali accordi “… AVEVANO PER EFFETTO DI RE-
STRINGERE O DI FALSARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA all’interno del mercato comune in quanto prevedevano che
l’utilizzatore poteva far ricorso alla garanzia offerta da Zanussi unicamente presso la filiale Zanussi che avesse impor-
tato l’apparecchio nello Stato membro nel quale detta filiale aveva sede. In effetti, in tal modo, i rivenditori di apparecchi
Zanussi si trovavano in una situazione concorrenziale artificialmente vantaggiosa rispetto ad altre imprese”.
Quanto al contenuto sub b), la Commissione rilevò che “…La clausola secondo la quale il diritto alla garanzia e l’obbligo
di fornirla cessavano ove l’apparecchio avesse subito una qualunque modifica da persona non autorizzata dalla filiale
importatrice aveva ugualmente per effetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune perché impedipendenti
va ai rivenditori, che importavano o esportavano, di modificare gli apparecchi in modo da renderli conformi alle norme
tecniche e di sicurezza in vigore negli altri Stati membri, quando l’osservanza di dette norme si rivelava indispensabile per
la vendita degli apparecchi”.A seguito di questa posizione della Commissione UE, a partire dal 15 febbraio 1978 Zanussi accettò di modificare radicalmente il suo sistema di garanzia come segue: a) La garanzia veniva accordata all’interno dei
Paesi CEE sulla totalità degli apparecchi commercializzati da Zanussi e posti in vendita in uno Stato Membro. In particolare, il servizio di intervento in garanzia convenzionale veniva fornito dalla Filiale Zanussi del Paese in cui il prodotto era tato posto in funzione, indipendentemente dal Paese UE in cui il medesimo fosse stato originariamente introdotto o prodotto.
b) Il servizio di garanzia convenzionale poteva essere tuttavia rifiutato in taluni casi specifici quali l’utilizzo dell’apparecchio in modo anomalo o non conforme alla normativa di sicurezza applicabile o nel caso di manomissione del medesimo).
c) La garanzia non poteva essere rifiutata su apparecchi che non fossero stati manomessi ma semplicemente modificati da personale qualificato ed in modo appropriato per adeguarli alla normativa di sicurezza del Paese in cui è fatta valere la garanzia (la Filiale di Zanussi non è obbligata a fare tali lavori di adeguamento; se decide di farli, essi sono a spese del consumatore). Conclusioni sul caso Zanussi: Quando il produttore fornisce nel territorio della UE un servi-
zio di garanzia sui propri prodotti ivi commercializzati, esso non può ripartire tale garanzia su base nazionale, escludendola peri prodotti importati parallelamente da stato a stato UE, ma, ricorrendone le condizioni, la garanzia deve essere prestata su
tutti i prodotti presentati per la riparazione, senza distinzione circa il Paese UE nel quale essi sono stati originariamente commercializzati.

Può l’importatore “ufficiale” nazionale aggiungere una propria garanzia convenzionale a quella del produttore?
(Caso Hasselblad UK)

Mentre il caso Zanussi si riferisce alla ipotesi di un produttore che, attraverso le sue filiali o società controllate, offre una garanzia convenzionale sui suoi prodotti su tutto il territorio UE, il caso Hasselblad U.K. si riferisce ad un distributore, indipendente dal produttore, che offre una GARANZIA AGGIUNTIVA rispetto a quella standard offerta da quest’ultimo.

Articolo di MP anno VII numero 46

PARERE LEGALE
di Maurizio Iorio

MAURIZIO LIORIO
Dalla partnership tra Marketplace e
ANDEC prende vita questa rubrica,
curata dall’Avvocato Maurizio
Iorio, nel suo duplice ruolo di
Avvocato Professionista in Milano
e di Presidente di ANDEC.

 

 

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